C’è una circolare dell’Agenzia delle Entrate in cui si parla di Superbonus 110% ed in cui ci specificano alcune clausole importanti da non infrangere.
E’ stato uno dei benefici fiscali più onerosi concesso negli ultimi anni per ciò che concerne l’edilizia. La circolare n.17/E pubblicata il 26 giugno scorso dall’Agenzia delle Entrate ha introdotto delle ultime novità sul Superbonus 2023 che ha non poco animato le polemiche.
L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire: in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021; in 4 quote annuali per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 e solo per le spese sostenute nel 2022 e solo su opzione del contribuente, 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.
Tra i soggetti che possono beneficiare del Superbonus ci sono: i condomìni; le persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio o dell’edificio; le persone fisiche per gli interventi effettuati su unità immobiliari (edifici unifamiliari, ad esempio villette) per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Come gli altri Bonus Edilizi, anche per il Superbonus 110 per cento è necessario effettuare gli adempimenti ordinari previsti dalla norma ovvero: pagamento tramite bonifico; visto di conformità e asseverazione congruità dei costi; computo metrico e APE nel casi di efficientamento energetico; asseverazione sismica pre e post lavori nel caso di interventi di miglioramento sismico.
Visti le numerose infrazioni e operazioni illegali da parte di aziende edili, ecco che sono poste le basi per maggiori controlli, per evitare il caos dei mesi precedenti.
I controlli sul Superbonus 110 possono esserci per 8 anni, entro i quali l’Agenzia delle entrate può richiedere e verificare la documentazione relativa ai requisiti per l’agevolazione fiscale. In particolare, vengono verificati i dettagli relativi alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
L’Agenzia delle entrate notifica l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione che ha consentito l’accesso al bonus fiscale.
La circolare n. 24 del 2020 della Agenzia delle entrate ha ricordato quali sono i documenti da conservare. Fatture o ricevute fiscali che provino le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi oggetto del Superbonus 110%. Dichiarazione del consenso all’esecuzione dei lavori firmata dal proprietario. Copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese di condominio, ma solo relativamente ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Questi documenti possono comunque essere sostituiti da una certificazione rilasciata direttamente dall’amministratore condominiale. Copia dell’asseverazione inviata all’Enea per gli interventi volti all’efficientamento energetico. Copia dell’asseverazione – depositata presso lo sportello competente – per gli interventi sismici.
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