Tutti sanno o dovrebbero sapere che l’assicurazione auto è obbligatoria per chiunque possegga e utilizzi una vettura. La mancata copertura può costare molto caro…
Dove vai se l’Rc auto non ce l’hai? Parafrasando il titolo del celebre film, che la polizza per le quattro ruote sia obbligatoria (nella formula annuale o semestrale) è noto a tutti. Il punto è: cosa succede se non sia paga l’assicurazione auto e si continua a circolare come nulla fosse? Vediamo insieme tutte le possibili conseguenze.
I rischi per i “furbetti” dell’assicurazione auto
Guidare un’auto senza assicurazione comporta innanzitutto una sanzione e il sequestro del veicolo. Ma ci sono le solite eccezioni alla regola. Se l’assicurazione è scaduta da meno di 15 giorni, per esempio, si è comunque coperti: è il cosiddetto periodo di comporto (o ultrattività dell’assicurazione), che però vale solo per le polizze annuali! Diversamente, l’articolo 193 del Codice della Strada obbliga tutti i conducenti di veicoli e motoveicoli ad essere in regola con l’rc auto o moto. Per gli inadempienti, oltre alla sanzione, che può arrivare fino a 3.464 euro, l’organo accertatore può procedere con il sequestro, trasportando il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. L’art. 193 prevede inoltre la riduzione del 50% della multa se entro 30 giorni dalla scadenza l’assicurato provvede a rendere nuovamente operativa la polizza, come sancito dall’art. 1901 del Codice Civile, o se l’assicurato demolisce il mezzo entro i 30 giorni dalla contestazione della violazione (ma solo previa dichiarazione di intenzione all’organo accertatore).
Ricapitolando, se il controllo avviene entro i 15 giorni dalla scadenza della polizza, non è prevista alcuna sanzione; in caso contrario scattano sanzione più il sequestro. E’ bene però precisare che il mancato pagamento dell’assicurazione auto non comporta la confisca del veicolo: quest’ultima è prevista solo per i guidatori che viaggiano con documentazione falsa o contraffatta. Spesso, inoltre, chi non è in regola con il pagamento non ha agito in cattiva fede, ma si è semplicemente dimenticato della scadenza. Di qui l’importanza di appuntare la data utile in agenda o di consultare il sito www.ilportaledellautomobilista.it o il portale Consap per verificare, previo inserimento di tutti i dati, il termine della propria copertura assicurativa. Fermo restando che le compagnie assicurative sono obbligate a inviare un promemoria 30 giorni prima della scadenza della polizza.
E’ il caso di ricordare, inoltre, che anche quando l’auto è parcheggiata su suolo pubblico o in aree aperte al passaggio deve essere coperta da assicurazione. Solo se il veicolo risulta abbandonato o inutilizzabile, cioè privo di parti fondamentali come targa, volante o sedile del posto guida, l’obbligo di assicurazione decade, ma scatta quello di rimozione, con relativa multa per abbandono di rifiuti pericolosi (fino a 6.000 euro). Se invece siamo “scoperti” e facciamo un incidente, si prospettano due scenari:
- Entro i 15 giorni successivi la scadenza, si è comunque coperti da assicurazione.
- Oltre i 15 giorni suddetti, se siamo la parte danneggiata con assicurazione valida, il conducente che guidava con assicurazione scaduta o senza assicurazione è tenuto a risarcire per tutti i danni a cose o persone il conducente al momento dell’incidente. Se invece siamo parte danneggiata e senza assicurazione, saremo comunque risarciti dalla compagnia assicurativa: secondo la giurisprudenza, il diritto al risarcimento da fatto illecito altrui non è subordinato alla stipula dell’assicurazione.
Esiste inoltre il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, uno strumento che copre sia i danni alle persone che alle cose, finanziato con un’aliquota sui premi delle assicurazioni auto oggi pari al 2,5%, e risarcisce gli incidenti secondo i massimali di legge, anche in caso di incidenti con mezzi immatricolati all’estero, non identificati, in circolazione contro la volontà del proprietario.
Secondo l’Associazione Nazionale Imprese Assicurative (Ania) le vetture senza assicurazione in tutta Italia sono circa il 5,9% (nel nord Italia il 3,8%, ma si sale al 6% nel centro e al 9,4% al sud). Le forze dell’ordine sono in grado di verificare online la copertura assicurativa (basta il numero di targa) e non è più obbligatorio esporre il contrassegno, ma gli agenti possono comunque chiedere la documentazione al conducente in formato cartaceo o digitale (se ne è sprovvisto incorre in una sanzione che va da 42 a 173 euro).