La legge sull’omicidio stradale e le lesioni stradali introdotta nel 2016 prevede pene severissime per chi viola il codice della strada.
Le automobili sono un mezzo utilissimo al giorno d’oggi ma comportano grandi responsabilità. Il conducente deve mettersi alla guida del mezzo in condizioni psicofisiche ottimali, deve aver ottenuto una patente di guida e deve rispettare tutte le regole del codice stradale. Queste indicazioni di buon senso andrebbero seguite senza bisogno di sanzioni amministrative o di leggi che configurino figure penali e pene carcerarie, tuttavia quanto succede in strada ogni giorno, con centinaia di incidenti letali all’anno, ha dimostrato che per responsabilizzare buona parte dei guidatori c’è bisogno di inserire delle pene apposite per i trasgressori.
La legge sull’omicidio stradale e le lesioni stradali è stata promulgata nel 2016 proprio in considerazione dell’enorme numero di incidenti stradale letali causati da comportamenti in violazione del codice e soprattutto per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica. Oggi dunque esistono delle pene carcerarie definite per chiunque causi per propria colpa la morte o il ferimento di una persona in un contesto di sinistro. La legge prevede delle situazioni base, a cui si aggiungono delle condotte aggravanti o attenuanti che possono modificare la condanna del colpevole. Andiamo a vedere cosa si rischia nel caso in cui si causi con un comportamento che viola il codice stradale la morte o il ferimento di un pedone, un passeggero o un altro automobilista.
Omicidio stradale e lesioni stradali, le pene carcerarie in tutte le circostanze previste dalla legge
La legge del 2016 prevede pene differenti in base alla condotta di guida colposa dell’automobilista. Il primo caso prevede che se un guidatore causa la morte di qualcuno violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale rischia dai 2 ai 7 anni di reclusione. Il secondo prevede che qualunque persona guidi in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore allo 0,8% e causi la morte di una persona rischia dai 5 ai 10 anni di reclusione. Infine se il guidatore è sotto effetto di sostanze stupefacenti, in caso di omicidio stradale rischia una pena detentiva che va dagli 8 ai 12 anni.
La reclusione dai 5 fino ai 10 anni è prevista anche per coloro i quali causino la morte di qualcuno mentre andavano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore ai 70 chilometri orari, in strade urbane o extraurbane. A chi attraversa un incrocio con il semaforo rosso o imbocca una traversa contromano. Infine a chi effettua inversioni di marcia in prossimità di dossi, curve e intersezioni e a chi effettui un sorpasso di un altro mezzo in prossimità di strisce pedonali.
La pena detentiva viene aumentata nel caso in cui il guidatore è senza patente, gli è stata sospesa o revocata, o se il guidatore è anche il possessore del veicolo con il quale ha causato il sinistro letale e non è provvisto di assicurazione. La pena viene aumentata del doppio nel caso in cui il guidatore, dopo aver causato l’incidente, si allontani dalla zona senza prestare soccorso alla vittima. L’unico caso attenuante che permette di dimezzare la pena è quello in cui la conseguenza dell’omicidio stradale non è esclusiva del guidatore o non è dovuta all’omissione dello stesso.
Contestualmente la legge del 2016 ha introdotto le pene per le lesioni stradali. Se il guidatore guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico entro allo 0,8% o compie delle manovre pericolose la legge prevede una pena detentiva dai 6 mesi ai 3 anni per lesioni gravi dai 4 ai 7 per quelle gravissime. Se il guidatore è in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti la legge prevede dai 3 ai 5 anni per lesioni gravi e dai 4 ai 7 anni per lesioni gravissime.