A partira da questo mese entrano in vigore le modifiche al modulo di richiesta del Reddito di cittadinanza, cosa cambia rispetto agli anni passati.
Il Reddito di cittadinanza, misura di sostegno per i cittadini senza lavoro, è stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle alle politiche del 2018 ed una delle poche promesse che sono state mantenute. Tuttavia la misura di sostegno doveva essere accompagnata da una struttura di formazione e ricerca lavoro che non è mai stata regolamentata in modo tale da risultare funzionale. Questo ha fatto sì che il reddito concesso ai cittadini diventasse argomento di discussione e argomento di campagna elettorale anche alle ultime tornate elettorali. FdI ha messo in programma una modifica della misura, in modo tale che questa diventi solo un sostentamento previo all’ottenimento di un posto di lavoro.
In attesa di capire come e quando il nuovo governo di centrodestra modificherà il Reddito di cittadinanza, in questi giorni è entrata in vigore una modifica al modulo di richiesta che è stata introdotta con la legge di Bilancio 2022 approvata dal precedente governo. A livello sostanziale la modifica non cambia nulla ai requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile, ma modifica e semplifica il modulo di richiesta, demandando automaticamente il controllo dei precedenti penali del richiedente che sono ostativi per la ricezione del sussidio.
Reddito di cittadinanza, cosa cambia con la modifica del quadro F
Lo scorso luglio era stata introdotta una modifica alla dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro, mentre adesso cambierà la compilazione del quadro F, ovvero quello relativo ai precedenti penali del richiedente. Allo scopo di semplificare la compilazione della domanda e rendere più agevole l’invio della richiesta – ma anche i controlli sul richiedente – è stata separata la situazione giudiziale del nucleo familiare da quello del richiedente. Ad occuparsi del controllo dei precedenti penali sarà dunque in automatico l’Inps. Il controllo avverrà in automatico tramite analisi del casellario centrale del Ministero di Giustizia e servirà a constatare che non vi siano condanne passate in giudicato negli ultimi 10 anni.
Per quanto riguarda quelli che sono i reati ostativi all’ottenimento del Reddito di cittadinanza, sono indicati nel comma 3 dell’articolo 7 della legge n°4/2019, nella quale si legge: “Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.